Accordo Italia-Moldova di sicurezza sociale

Nella G.U. del 1 Luglio 2025  è stata pubblicata la Legge 98/2025 con la quale è stata autorizzata la ratifica e data esecuzione all’accordo tra l’Italia e la Moldova in merito alla sicurezza sociale, accordo firmato il 31/10/2024 fra i due Stati.

In termini generali l’accordo consente ai cittadini italiani e moldavi che hanno lavorato in entrambe i Paesi dii cumulare i periodi di contribuzione secondo le specifiche dell’art.9 (totalizzazione) e definisce inoltre le modalità di determinazione delle pensioni nonché di certificazione dei periodi di assicurazione ai fini del riconoscimento dei diritti previdenziali. La totalizzazione contributiva sarà possibile, viene specificato,  se utile al raggiungimento dei minimi pensionistici previsti, e tale operazione sarà possibile sempre che i periodi di assicurazione previdenziale non siano sovrapposti.

In merito al campo di applicazione dell’accordo l’art.2 stabilisce che:

  • Per la MOLDOVA sono interessate le seguenti prestazioni:  -Pensione per limiti di età -Pensione di disabilità causata da una malattia generale -Pensione e indennità di disabilità causata da infortunio sul lavoro -Pensione ai superstiti
  • Per l’Italia ricadono nel campo di applicazione dell’accordo : – IVS (assicurazione generale obbligatoria)  sia per i dipendenti che autonomi- Gestione Separata

Per quanto riguarda l’ITALIA l’accordo non trova applicazione per l’Assegno Sociale e altre prestazioni “non contributive” e di tipo misto erogate a totale/parziale carico della fiscalità generale; invece per la MOLDOVA non trova applicazione alle pensioni speciali, alle pensioni anticipate per limiti di età e agli assegni sociali.

Molto interessante è la gestione degli aspetti contributivi dei lavoratori in “distacco”. Trattasi di quei lavoratori inviati per lavoro (appalto/distacco) presso l’altro Paese da una impresa con sede nel territorio di uno dei 2 Stati , e in tal caso sarà possibile rimanere assoggettati alla legislazione del Paese di invio e pertanto i contributi previdenziali continueranno ad essere pagati nello Stato di invio, a condizione che la sua occupazione nell’altra parte non superi il periodo di 24 mesi.